Sanità: cambia Titolo V, introdotto criterio costi standard

 

Via libera della commissione Affari costituzionali del Senato all'emendamento dei relatori al ddl Riforme che - modificando gli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione - corregge l'attuale assetto del Titolo V. Per quanto riguarda la sanità, con l'approvazione di un subemendamento di Ncd, si introduce il criterio dei costi standard nelle spese delle Regioni, il cui obiettivo è combattere gli sperperi nella spesa del settore.

L'articolo 116 permette alle regioni di poter richiedere l'autonomia legislativa su materie come l'istruzione, la salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali, l'organizzazione dei giudici di pace. Nel testo base della riforma, il governo andava invece verso una riduzione dei poteri di questi enti territoriali. L'emendamento Finocchiaro-Calderoli, promosso da un accordo tra rappresentanti della maggioranza e Lega, ha di fatto introdotto l'automia sulle materie elencate, a patto che le regioni abbiano i conti economici in ordine. Nel bilancio ci dovrà essere equlibrio tra entrate e spese.

Le correzioni apportate all'articolo 117 (potestà legislativa delle regioni), cancellano totalmente la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, attribuendo agli enti locali la potestà legislativa su una serie rilevante di materie: programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, pianificazione del territorio, mobilità, infrastrutture, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici.

E ancora: istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio (compreso quello universitario), promozione delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; regolazione, sulla base di apposite intese stipulate in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonchè in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato. Modifiche sono state introdotte anche all'articolo 119, che recepisce l'abolizione delle province e l'osservanza del vincolo costituzionale del pareggio di bilancio e dispone il "coordinamento della finanza publbica e del sistema tributario".

 


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