Consiglio Stato, legittimo obbligo vaccinale per sanitari
Consiglio Stato, legittimo obbligo vaccinale per sanitari

Respinta istanza medici, paramedici, farmacisti, parafarmacisti e altri operatori del Fvg 

Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata oggi, ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti e altri operatori sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro Covid-19, confermando l'obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del dl n. 44 del 2021.

L'art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2".

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale, sottolineando che quest'ultimo è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali. Ha in particolare chiarito che l'obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

 


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